Regest
Exekution des Religionsdekretes. Gute Dienste Herzog Wilhelms in Graz. Hoffnung auf Standhaftigkeit Erzherzog Karls. Einführung des Gregorianischen Kalenders.
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Arch. Vat. Nunz. Germ. 14, f. 84r—85r, Minute.
Brieftext
Ho ricevute due lettere di V. S., una de li 9 del passato1et l’altra scritta dipoi, ma senza il giorno de la data. 2Per esse et per le scritture aggionte 3s’è visto il principio che si era dato a l’essecutione del decreto, li buoni officii fatti intorno a ciò dal sig. duca di Baviera et la ferma speranza che dava il principe di voler perseverare. Però 62staremo con desiderio aspettando d’intendere quel che dopo la partita di esso sig. duca sarà seguito, se la promessa sarà stata adempita, come il negotio camini et tutte le circonstanze, acciò si possa far più fondato giudicio de la riuscita et pensar a quel che sia conveniente di fare per la parte nostra.
Il nuovo calendario è stato ricevuto hormai per tutta christianità, eccetto che in Germania, et però desiderando N. S. che si rimedii quanto prima a tal disordine et discrepanza,4ha fatto stampar un novo breve, ordinando la correttione per il fine di febraio, 5ove non si è fatta l’ottobre passato. Se ne mandano a V. S. molte copie stampate, insieme con la regola da servar ne li officii divini per quei giorni omessi, et sì è scritto un breve a l’arciduca, essortatorio, acciò voglia far effettuar l’ordine apostolico in cosa tanto necessaria, 6ricevuta, lodata et approvata da tutti li potentati christiani. V. S. presenterà il breve et farà ogni viva instanza perché S. A. dia questa satisfattione a N. S. A. mons. nuntio Ces. si dà commissione di far la medesima instanza presso la M.tà de l’imperatore et con altri principi, li quali si tiene per fermo che condescenderanno al giusto desiderio di S. B.ne, la quale intendendo che a prohibitione de la stampa di esso calendario in altro luogo che in Roma poteva causar longhezza et impedimento a l’essecutione, si è contentata di rivocar tal privilegio et lasciar che si possa stampar ovunque sarà di bisogno per uso de le provincie, purché non si transgredisca l’ordine prescritto da la Sede Apostolica. De la qual cosa V. S. potrà far piena fede, sicché uscirà un breve che sopra ciò s’haverà da publicare . . .