Regest
Kardinal Aldobrandini wurde von den Pächtern der Abtei Rosazzo [Daniele Grabitz] darüber unterrichtet, dass die dort produzierten Weine weder an die Untertanen des Erzherzogs verkauft noch nach Innerösterreich eingeführt werden dürfen. Auch ist der Export von Getreide von Innerösterreich nach Venetien verboten worden, wie Portia vom Nuntius von Venedig [Offredi] bereits gehört haben dürfte. Portia wird gebeten, die Abschaffung dieser Beschréinkungen zu betreiben, die Aldobrandini schwere .finanzielle Einbußen zufügen.
Archiv
ASV, Fondo Borghese, serie III 13 B, fol. 147r–v, Reg.
Brieftext
Io sono avisato dagl’Affittuarii della mia Abbatia di Rosaccio1che contro il solito sia uscito da cotesta Corte prohibitione et editto che li vini dell’Abbatia non si possino vendere ai sudditi del ser.mo Arciduca, né condurli nel suo stato, et che li grani raccolti nel dominio di S. A. non si possino portare su ’l Venetiano, come V. S. havrà inteso dal Nuntio di Venetia, il quale, havendo cura di quei miei affari, mi avisa di havergline scritto 2. E perché il vino si vende sempre al doppio alli Thedeschi et il grano altretanto agl’Italiani più che non si fa dove si raccoglie questo et quello, et il Comertio dei frutti di Rosaccio per particolare rispetto che si è havuto a quella chiesa è sempre stato libero dall’uno stato all’altro, io non posso mancare per conservatione delle ragioni dell’Abbatia di non fare uffitio per l’osservanza di così lodabile consuetudine; onde prego V. S. a trattare costì con l’istesso 579Arciduca o con la ser.ma Arciduchessa se farà bisogno o con chi altri sarà necessario per levare questa prohibitione et novità, facendone ogn’instanza possibile et usando in ciò la diligenza che è solita nelle cose mie, et particolarmente in queste di Rosaccio, che sarà per farmene grandissimo piacere …
aQuesto negotio mi apportarebbe troppo grave pregiuditio, prego V. S. a rimediarci in ogni modo.