Briefnr. 64.3

Portia an San Giorgio - Graz, 1599 August 9

Band 5

Regest

Vorgänger Portias in der Diözese Adria [Laureti] hat unberechtigterweise als Erbe das Karmeliterkloster von Venedig eingesetzt, dessen Insassen nun sogardie Bischofskircheausgeplünderthabenundvon Portiadie Zahlungder rückständigen Pensionen verlangen. Bittet um Hilfe in dieser Angelegenheit.


Archiv

ASV, Fondo Borghese, serie III 113 B, fol. 132r–v, Orig.


Referenzen

  • Beilage: fol. 134r, Copia di lettera dell’Avvogaria di Venetia ottenuta dai Frati Car-
    melitani, Venedig, 1599 Juli 16.

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Havend’il Vescovo d’Adria di buona memoria mio precessore instituito heredi di tutt’i Mobili, danari et frutti del Vescovado gli Frati dei Carmini di Venetia, lasciando spogliato la povera Chiesa d’Adria d’ogni supelettile anco Ecclesiastica et Episcopale et me aggravato di pagar pensioni decorse, son stato astretto doppo haver usato molti termini di cortesia con essi Frati pretensi heredi di permetter a miei Procuratori ch’usino anco gli termini della ragione, et questo per due fondamenti notissimi et apertissimi nella prattica et dottrina Canonica, l’uno ch’esso Vescovo di buona memoria come frate et regolare dell’ordine de’ Carmelitani et mendicanti non poteva in alcuna maniera testare per l’obligatione del voto della povertà fatto nella professione della sudetta Religione, non havendone particolare privilegio et dispensa Pontificia, che non consta ch’esso havesse mai; l’altro che non havendo havuto facoltà da niun Pontefice di testare come regolare et frate ch’egl’era, ch’il tutto appartiene di ragione alla Chiesa d’Adria come herede ipso iure, stante il privilegio et consuetudine che pretendono nel lor Dominio gli Signori Venetiani che non si faccin gl’ordinari spogli. Et perché secondo questi fondamenti gli miei Procuratori di Roma1et di Venetia hanno fatto citare gli sudetti Carmelitani a risponder inanti all’Auditore della Camera 2, essi Frati per via assai indiretta hanno procurato una lettera dall’Avvogaria di Venetia, della quale mando copia a V. S. Ill.ma 3, con precetto et pene 169al Conte Hieronimo di Portia mio Vicegerente nel Vescovado 4che debba rinonciare impetratis per sé et per nome mio et che si debba, volendo proseguire, comparire inanti al medesimo tribunale dell’Avvogaria, non havendo essi afrati havuta consideratione di quant’importanza sia un simil attentato et per sé come Religiosi et per me come Vescovo in quello Stato. Per questo così grave accidente son necessitato di ricorrer alla gratia et favore di V. S. Ill.ma et di supplicarla d’impetrarmi la protettione della S.tà di N. S. acciò che et la causa sudetta sia conosciuta et la mia Chiesa sia reintegrata, facend’officio con la ser.ma Signoria che non impedisca l’instanze mie, poiché non si tratta di niuna ragione temporale, nè meno mista come talhora sono interpretati gli Iuspatronati di quel Dominio, ma solo di frutti et mobili Ecclesiastici appartenenti al mio Vescovado, et il foro dei Frati (come Rei et non sottoposti ad alcun ordinario) è senza dubio il Pontificio solamente, et insieme parendo a V. S. Ill.ma che convenghi, si degni di commetter a Monsig. Rev.mo Nontio di Venetia che facci quell’officio 5che le parerà convenire per quest’errore et disordine procurato da Frati con farle sequestro di quanto essi et altri legatari hanno riportato et ritratto dal mio povero Vescovado, poiché havendo voluto essi esser heredi, sarano obligati a render conto anco dei legati quae capiuntur de manu haeredis, non havendo essi havuto verecondia alcuna di portarsi seco anco gli calici con le pianete et sin ad un Pastorale d’argento. Di questa gratia et benignità io rimarrò a V. S. Ill.ma in perpetuo obligato, perché et la mia Chiesa che si truova spogliata verrà ad esser ristorata dell’occupato et rapito da altri et io sodisfarò all’obligatione et conoscienza, sì come son tenuto per l’indennità della Chiesa raccommandatami, la quale et di fabriche sin nella Cathedrale et di supelettili è rimasta la più bisognosa che si truovi in tutto lo stato et Dominio Veneto, et con questo supplicando V. S. Ill.ma a condonarmi questa molestia con la necessità ch’io le rappresento …

bPropongo alla prudenza et benignità di V. S. Ill.ma il pensare che potrebbe giovar molto a favorir la causa mia se la S.tà di N. S. si degnasse di far dechiarar la volontà sua in questo negotio al Sig. Ambasciator Veneto 6et 170col mezzo del Sig. Cardinal Pinelli 7Protettore de Carmelitani far corregger l’imprudente attentato di que’ frati di Venetia.

Et in fine la supplico a degnarsi d’havermi nella sua protettione.


Fußnoten

  • 1 Als Prokuratoren Portias in Rom scheinen in den Büchern der Tesoreria Generale bzw. Depositeria Generale Minuccio Minucci, Alessandro Regini, Ercole Pedretti, Nicolò Pedretti, Giovanni Battista Sacchetti und Alfonso Pico über die gesamte Zeit seiner Tätigkeit in Graz auf. Im Jahr 1599 werden die Zahlungen an Portia über Monsig. Ercole Pedretti abgewickelt: vgl. ASR, Camerale I, Libri d’entrate e uscita della tesoreria generale 1575–1589; ASR, Camerale I, Conti della depositeria generale 1832–1862. 
  • 2 Marcello Lante della Rovere: vgl. Nr. 64.1. 
  • 3 Beilage dieser Nr. 
  • 4 Girolamo Portia, il vecchio (1531–1606), entstammt dem Ramo di sotto der Familie Portia. Geheimer Kämmerer von Papst Pius V., Verfasser der Descrizione della Patria del Friuli fatta nel secolo XVI: vgl. PROBSZT/OHSTORFF, S. 110f. 
  • a Eigenhändige Einfügung Portias. 
  • 5 Auseiner Weisung Aldobrandinisanden Nuntiusvon Venedigkannmanschließen, dass San Giorgio tatsächlich Offredi mit dieser Aufgabe betraute: vgl. Aldobrandini an Offredi, Rom, 1599 August 21, ASV, Fondo Borghese, serie III 12 B, fol. 120r. Die Weisungen San Giorgios, vermutlich vom 14. August 1599, sind nicht auffindbar: vgl. Nr. 67.1. 
  • b Eigenhändige Ergänzung Portias. 
  • 6 Giovanni Mocenigo: vgl. Nr. 18.1. 
  • 7 Domenico Pinelli (1540–1611), Bischof von Fermo (1577–1584), Kardinal (1585): vgl. JAITNER, Prosopographie, S. 203 (Anm. 33).